DDL “Asciutti”

Legge quadro sulla qualità architettonica

La qualità urbana ed architettonica è una componente non trascurabile della qualità della vita nelle città. Questa è oggetto di grande attenzione da parte della cultura e delle politiche dei Paesi dell’UE, nella consapevolezza che si tratta di un valore che appartiene alla collettività e pertanto di preminente interesse pubblico. Il controllo della qualità architettonica, trova infatti fondamento istituzionale in numerose disposizioni legislative e di princìpi: art.9 della Costituzione, direttiva 85/384/CEE del 10 giugno 1985, risoluzione del Consiglio dell’UE (12 febbraio 2001) su qualità architettonica, ambiente urbano e rurale, codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n.42 del 22 gennaio 2004.

A fronte della compromissione del territorio e dei suoi valori paesaggistico-ambientali diffusa in gran parte del Paese, frutto a volte di interventi architettonici e urbanistici atipici, è indispensabile ribadire il valore culturale dell’architettura riconoscendone il ruolo basilare nell’ambito della corretta gestione del territorio e nella definizione dei contesti storici, ambientali e sociali.

I contenuti del DDL

L’articolo 1 richiama l’art 9 della Costituzione, evidenziando la finalità del provvedimento ovvero quella di promuovere e tutelare la qualità dell’ideazione e della realizzazione architettonica, cui viene riconosciuta la caratteristica di rilevanza pubblica.

Con l’articolo 2 viene precisata la nozione di qualità architettonica

All’articolo 3 vengono individuati gli obiettivi fondamentali da perseguire, ovvero:

  • incentivare la qualità degli interventi costruttivi e di riqualificazione
  • ricorso allo strumento del concorso di idee o di progettazione
  • stimolare la partecipazione dei giovani anche mediante la previsione di una riserva in loro favore di parte dei rimborsi spese destinati ai concorrenti meritevoli
  • ideazione e progettazione di opere di rilevante interesse architettonico
  • individuazione di opere di particolare valore artistico
  • promozione formazione e ricerca
  • gestione e valorizzazione degli archivi di architettura contemporanea
  • attuazione del principio di accessibilità quale criterio progettuale

Con l’articolo 4 si vuole incentivare la qualità del progetto e dell’opera stessa, favorendo il ricorso allo strumento del concorso in quanto occasione di confronto e competizione tra idee e soluzioni progettuali.

L’articolo 5 prevede che i MiBACT e MIT si impegnino a ricorrere al concorso per le opere di rilevante interesse architettonico di propria competenza e, su richiesta, per le opere di rilevante interesse architettonico delle altre amministrazioni competenti. Le regioni invece individueranno tali opere nell’ambito dei rispettivi pro- grammi triennali delle opere pubbliche.

All’articolo 6 è prevista l’attivazione delle procedure di riconoscimento delle opere di architettura contemporanea, utilizzando in modo più esteso lo strumento della dichiarazione di importante carattere artistico prevista dall’articolo 20 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sul diritto d’autore. Per rendere omogenee le valutazioni è prevista la definizione concertata di criteri e standard.

Con l’articolo 7 viene previsto il rilascio di riconoscimenti destinati ad enti pubblici e soggetti privati che si siano distinti nel commissionare, ideare  o realizzare progetti e opere di particolare qualità architettonica e urbanistica.

L’articolo 8 sancisce la possibilità di erogare contributi economici per lavori di manutenzione o consolidamento delle opere dichiarate di importante carattere artistico realizzare da più di dieci anni.

L’articolo 9 disciplina la pubblicità delle opere di architettura contemporanea, prevedendo l’accessibilità alle informazioni in via telematica, nell’ambito di un sistema a rete che collegherà il Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee nei settori dell’architettura e dell’urbanistica con le corrispondenti strutture esistenti o che nasceranno nelle regioni.

Con l’articolo 10 riguarda le iniziative di formazione che, previa intesa con il MIUR, il MiBACT e il MIT, dovranno promuovere insegnamenti volti alla conoscenza e ala diffusione della cultura architettonica e urbanistica. Previsto anche il coinvolgimento degli Ordini professionali.

All’articolo 11 vengono precisati i compiti che svolgerà il Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee in collaborazione con le omologhe strutture regionali.

L’articolo 12 prevede la stesura, nonché le modalità di aggiornamento, del Piano per la qualità delle costruzioni pubbliche. Questo rappresenta un’opportunità di affermazione e concretizzazione dei princìpi fondanti del provvedimento.

Con l’articolo 13 viene prevista l’istituzione della Fondazione per la qualità architettonica e dell’ambiente costruito.

L’articolo 14 introduce modifiche alla legge n633 del 1941 sul diritto d’autore assicurandone l’applicazione anche nei confronti dei progetti di architettura.

Con l’articolo 15 vengono introdotte modifiche necessarie all’armonizzazione dei dispositivi previsti dal provvedimento in relazione al decreto legislativo n.163 del 12 aprile 2006.

L’articolo 17 riguarda la copertura finanziaria della proposta.