DDL “Melandri”

DDL datato 9 novembre 1999

Disposizioni in materia di della cultura architettonica ed urbanistica

Nel rispetto del DL n. 368 del 20 ottobre 1998, questo DDL nasce per dare attuazione alle nuove attribuzioni del Ministero per i beni e le attività culturali.

Obiettivo primario è quello di richiamare l’attenzione sulla necessità di riqualificare, nel nostro Paese, l’architettura e l’urbanistica contemporanea, perseguendo in questo modo la salvaguardia e la tutela degli elementi e dei valori fondamentali del territorio italiano. Vista la compromissione del territorio e la mortificazione dei suoi valori paesaggistico ambientali a causa di interventi architettonici e/o urbanistici realizzati spesso solo nel nome del guadagno economico e al di là di ogni criterio estetico, è indispensabile rammentare il valore culturale dell’architettura e porre l’attenzione sul ruolo che essa svolge.

I contenuti del DDL

All’articolo 1 vengono previste le specifiche funzioni e attività in materia di promozione della cultura architettonica e urbanistica, nell’ambito delle competenze attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali.

L’articolo 2 si occupa della promozione della qualità del progetto individuando come strumento privilegiato il concorso di idee e di progettazione, sia per le nuove edificazioni sia per il recupero di quelle esistenti. Questo per la sua capacità di garantire la più ampia partecipazione e l’affermazione del criterio della qualità come centrale, oltre ad attuare il principio di trasparenza. Viene inoltre istituito un fondo destinato al finanziamento delle spese per l’espletamento dei concorsi e per l’attività di progettazione per determinati ambiti d’intervento.

Con l’articolo 3 si definiscono le attività ministeriali nell’ideazione e nella progettazione delle opere di propria competenza e di quelle di altre amministrazioni. Si prevede anche l’obbligo per il Ministero per i beni e le attività culturali di ricorrere allo strumento del concorso per tutti gli interventi di propria competenza di rilevante interesse architettonico e destinati ad attività culturali.

All’articolo 4 si prevede un premio annuale dedicato alle opere ed ai progetti di particolare qualità architettonica, urbanistica e paesaggistico ambientale.

Con l’articolo 5 si individua nella “dichiarazione dell’importante carattere artistico” l’ulteriore riconoscimento della rilevanza delle opere di architettura contemporanea.

L’articolo 6 prevede la concessione di contributi economici per i lavori di restauro e consolidamento delle opere alle quali sia stato conferito il riconoscimento indicato all’articolo 4 e delle opere di cui sia stato dichiarato l’importante carattere artistico come descritto dall’articolo 5.

Con l’articolo 7 si recepisce la normativa in materia di riserva di fondi per l’esecuzione di opere d’arte negli edifici pubblici, innovandone i meccanismi per imporne la realizzazione.

All’articolo 8 si prevedono incentivi ai privati per la realizzazione di opere d’arte nelle nuove costruzioni o in quelle oggetto di ristrutturazione integrale.

L’articolo 9 prevede che il Ministero per i beni e le attività culturali detti le norme regolamentari per affidare, ad un Centro Nazionale, compiti di raccolta e conservazione del materiale documentale in materia di urbanistica e architettura contemporanea degli archivi degli architetti e degli urbanisti stessi, ma anche degli archivi di enti e imprese che operano nel settore dell’architettura.

Con l’articolo 10 si interviene sulla promozione della formazione in campo architettonico, urbanistico e paesaggistico, mediante intese fra Ministero per i beni e le attività culturali e le amministrazioni interessate.

All’articolo 11 si richiama l’attenzione sul legame fra tutela del paesaggio e sviluppo compatibile del territorio.

L’articolo 12 contiene indicazioni relative alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla proposta di legge.