DDL “Zanda”

Legge quadro in materia di valorizzazione della qualità architettonica e disciplina della progettazione

Come il DDL Urbani del 2004, il disegno di legge si rifà all’articolo 9 della Costituzione italiana, con il dichiarato obiettivo di introdurre nell’ordinamento la nozione di “qualità architettonica”.
Nella parte introduttiva viene sottolineato come, anche nel nostro Paese, il tema del riconoscimento e della valorizzazione del ruolo della progettazione debba considerarsi parte integrante della più generale questione della riqualificazione dell’architettura e dell’urbanistica contemporanee.
Un richiamo viene fatto alla legge n.14 del 9 gennaio 2006 (seguita a Convenzione europea sul paesaggio del 20 ottobre 2000).
L’approccio scelto per dar vita a questo DDL, tiene conto delle esperienze delle legislazioni europee più avanzate, in particolare della legge francese sull’architettura (Loi sur l’architecture n77-2 del 3 gennaio 1977).
Obiettivo di fondo della proposta è quello di affermare che la qualità dei progetti di trasformazione del territorio, ovvero tutti gli atti riguardanti l’inserimento di nuove opere nei diversi ambienti naturali ed urbani, riveste un interesse pubblico e in quanto tale costituisce oggetto di un diritto dei cittadini.

I contenuti del DDL

All’articolo 1 l’attività di ideazione e realizzazione architettonica (specificata all’art 2) viene definita di “interesse pubblico primario”.

Con l’articolo 3 si impone alle pubbliche amministrazioni di istituire ruoli tecnici, all’interno del proprio organico, per i dipendenti iscritti agli albi professionali idonei all’attività di progettazione. Questo non solo per salvaguardare la specificità dell’attività di progettazione, ma consente anche alle PA che intendono continuare a valersi dell’opera di propri professionisti interni di farlo con modalità trasparenti.

L’articolo 4 recepisce la parte della legge francese (77-2) modificata nel febbraio del 2005 (2005-157), relativa alla valorizzazione della qualità architettonica. Se questa è definita come bene pubblico primario soggetto alla tutela dello Stato, ad essa deve conformarsi chiunque intenda realizzare opere suscettibili di affermarla in concreto. Si prevede quindi che il rispetto della qualità architettonica venga garantito, in primo luogo, già durante la fase di progettazione di ogni attività di trasformazione edilizia che richieda un’autorizzazione.

Con l’articolo 5 si indicano i principi ai quali le Regioni, nell’esercizio delle proprie competenze in materia di governo del territorio, di valorizzazione dei beni culturali ed ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali, si devono attenere nella produzione legislativa in materia di qualità architettonica e progettazione.

L’articolo 6 sottolinea l’importanza della promozione dell’alta formazione e della ricerca in materia di qualità architettonica e valorizzazione territoriale da parte del MIUR e del MIT.

L’articolo 7 interviene in materia di tutela del progettista in quanto autore del progetto. L’attività di progettazione viene quindi distinta dalle altre prestazioni connesse alla realizzazione di un’opera edilizia, anche sotto il profilo della protezione del diritto d’autore.

L’articolo 8, unico facente parte della sezione della proposta legislativa contenente disposizioni in materia di committenza pubblica, assegna al Governo il compito di realizzare, entro 6 mesi dall’entrata in vigore della legge, una estesa riforma della disciplina degli affidamenti di lavori, servizi e forniture prevista dal codice dei contratti pubblici (DL n.163 del 2006). Obiettivo quello di valorizzare le attività di progettazione e incentivazione della qualità architettonica nel settore delle opere pubbliche.