Decreto legislativo 163/06

Decreto Legislativo n.163 – 12 aprile 2006 (G.U. n.100 del 2 maggio 2006)

Codice contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE

Il 1° luglio 2006 entra in vigore il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 definito “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.

Nel quadro normativo antecedente le suddette Direttive comunitarie (17 e 18), erano presenti tre distinte discipline per ciascuno dei settori di mercato: servizi, lavori e forniture. La situazione antecedente le Direttive 17 e 18, dal punto di vista legislativo, era confusa in quanto era presente un insieme di norme che si erano andate via via sovrapponendosi nel corso del tempo senza alcun tipo di approccio organico alla materia.

La Direttiva 18 (2004/18/CE) coordina la disciplina relativa alle procedure di aggiudicazione dei lavori, dei servizi e delle forniture nei settori cosiddetti “ordinari”.

La Direttiva 17 (2004/17/CE) invece disciplina le procedure di aggiudicazione degli appalti nei cosiddetti settori “speciali”, quali energia, acqua, servizi di trasporto e postali che, per la natura stessa dell’oggetto su cui cade la loro attività, da sempre godono di una disciplina peculiare rispetto a quella destinata ai settori definiti “ordinari”.

La necessità di recepire le suddette Direttive nell’ordinamento italiano è stata colta dal legislatore italiano come occasione per raccogliere in un unico testo, lo sparso corpus normativo in materia di appalti, con l’obiettivo di una più efficace sistemazione organica della materia da sempre oggetto di interventi occasionali.

Nel tempo, infatti, questo approccio aveva generato non pochi problemi di coordinamento tra norme, dovendo le specifiche previsioni tener conto delle peculiarità delle materie oggetto di specifico intervento normativo.

Allo scopo di assimilare le due direttive comunitarie sopra indicate, è stato quindi realizzato il Codice dei contratti pubblici. Questo, infatti, include in un solo testo tanto le norme in materia di lavori, servizi e forniture nei settori “ordinari” che quelle nei settori “speciali”, raccordandole e coordinandole tra loro.

L’impostazione di base puntava ad un azzeramento formale della discrezionalità delle stazioni appaltanti, anche se nel tempo furono realizzate una serie di modifiche (circa 50) per introdurre dei regimi per così dire “alleggeriti”.

Quattro le parti nelle quali risulta diviso il Codice:

1 – Dall’articolo 1 al 27 vengono elencati i principi guida e le disposizioni comuni;

2 – Dall’articolo 28 al 205 si trovano le norme riferite ai contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori ordinari;

3 – Dall’articolo 206 al 238, è relativa ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei settori speciali;

4 – Dall’articolo 239 al 246 si trova la sezione dedicata alla fase relativa ai contenziosi.

Per diverse ragioni il Codice ha incontrato diverse resistenze da parte del mondo dei progettisti.

Due esempi:

  • una delle disposizioni prevedeva che tutti gli incarichi professionali sotto la soglia UE (ovvero 211mila euro) potessero essere affidati senza gara. Per fare un paragone, al fine di garantire trasparenza e correttezza, la legge 109/1994 aveva stabilito il limite a 20mila euro;
  • una delle norme indicava la possibilità di appaltare sia il progetto definitivo che esecutivo alla stessa impresa di costruzione, senza alcun limite imposto dall’importo dei lavori. Secondo i critici, in questo modo la qualità della progettazione sarebbe dipesa dagli interessi economici e produttivi dell’impresa stessa, con la possibilità che il ribasso di gara potesse andare a incidere anche sulle spese di progettazione.