La legge 109/94

Legge 109/94 in materia di lavori pubblici modificata dall’articolo 7 del DDL 1246/A/Senato
approvato dall’aula il 26 giugno 2002 – Legge 1 agosto 2002, n. 166.

La legge 109/94 nasce dalle intenzioni del legislatore di contenere la spesa pubblica, garantire il risparmio dell’amministrazione nella realizzazione delle opere pubbliche rispettando gli standard minimi di qualità e favorire una maggior efficienza della PA.

Dal 1994, i principi della normativa sui lavori pubblici sono: trasparenza, qualità e concorrenza. In seguito a numerose modifiche, dal 2004 si aggiungono: l’accesso al mercato delle medie, piccole e micro imprese.

Legge Merloni

Soggetta ad alcune modifiche, la cosiddetta legge Merloni è formata da tre provvedimenti normativi distinti (legge 109/94, legge 216/1995, legge 415/1998) che hanno inciso in modo importante sulle fasi di progettazione ed esecuzione delle OO.PP.

Dieci in totale gli aspetti principali regolamentati:

  1. Organi di vigilanza e appalto
    Vengono istituiti alcuni organi con funzioni principalmente di vigilanza, controllo ed elaborazione statistica di dati. Nascono così:
    l’autorità di vigilanza (con compiti di controllo del sistema di qualificazione delle imprese appaltatrici con possibilità di applicare delle sanzioni);
    l’osservatorio dei lavori pubblici (incaricato di raccogliere ed elaborare dati su argomenti come modi, tempi e costi di esecuzione delle OO.PP. e sui bandi di gara);
    il servizio di ispettorato tecnico (per effettuare accertamenti sull’operato di amministratori pubblici, professionisti e imprenditori).
  2. Soggetti ammessi agli appalti pubblici
    All’aggiudicazione di appalti di opere pubbliche possono partecipare solamente imprenditori iscritti all’Albo Nazionale dei costruttori (sostituito nel 2001 da diverso sistema di selezione), ovvero soggetti con requisiti certificati.
  3. Progettazione dell’opera pubblica
    La progettazione dell’OO.PP per principio spetta alla PA che deve rispettare i vincoli di qualità e finalità dell’opera, ambientali e urbanistici. In situazioni di carenza di personale, ci si può avvalere di apposite società di ingegneria che, però, non possono candidarsi anche per l’esecuzione dei lavori.
  4. Responsabile del procedimento
    Viene istituita la figura del responsabile unico del procedimento, soggetto che deve dare impulso e sovrintendere alle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione dell’opera.
  5. Cause di esclusione delle gare d’appalto
    Costituiscono cause di esclusione la pendenza di carichi o procedimenti penali, assoggettamento a procedure concorsuali, accertamento di mancanze professionali e l’evasione fiscale.
  6. Modalità di affidamento dell’opera pubblica
    Con la legge Merloni l’appalto e la concessione vengono fatti oggetto di carattere esclusivo:
    L’appalto può essere di sola esecuzione o progettazione, oppure di entrambe le fasi in particolar modo per i lavori dove è forte la componente tecnologica. L’aggiudicazione dell’appalto deve avvenire con aste pubbliche, gare ad inviti, con appalti concorsi e soltanto eccezionalmente con la trattativa privata.
    La concessione può essere anche di costruzione e gestione, la sua durata non può eccedere i trent’anni e la controprestazione a favore del concessionario consiste nel diritto di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente i lavori realizzati.
  7. Corrispettivo dell’appalto
    Successivamente all’affidamento dell’incarico, è previsto che le PA versino un anticipo del prezzo totale pari al 10%, entro 15 giorni dall’inizio dei lavori. Prevista una mora per eventuali ritardi.
    I pagamenti successivi saranno corrisposti all’appaltatore secondo lo stato di avanzamento dei lavori, mentre il saldo verrà effettuato in seguito al collaudo eseguito da tecnici della PA.
    Non è consentita la revisione dell’appalto ma solo un suo adeguamento di prezzo soltanto nel caso in cui durante il periodo di esecuzione dell’opera, l’inflazione si attesti ad un livello superiore di oltre il 2% rispetto a quella programmata dal Governo.
    È ammesso un equo compenso per la cosiddetta sorpresa geologica, ovvero per qualsiasi fatto imprevedibile legato alla condizione morfologica dell’area di intervento.
  8. Subappalto
    È ammesso il subappalto ma sono previsti diversi vincoli tesi ad evitare l’infriltrazione criminale nei meccanismi di investimento del denaro pubblico.
  9. Piano di sicurezza
    Fa parte del contratto di appalto anche il piano sicurezza dei lavoratori nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori da consegnare all’ente appaltante entro 30 giorni.
  10. Arbitrato
    Per risolvere le controversie che possono insorgere tra i contraenti, viene istituito l’arbitrato, un istituto per cui è possibile deferire le controversie medesime a un collegio di giudici, allo scopo di evitare i tempi del processo civile. Per questo motivo, presso il Ministero dei Lavori Pubblici si istituisce una Camera Arbitrale.