Codice dei contratti pubblici D.LGS. 18 aprile 2016, n. 50

Il Decreto nasce per inserire nel quadro normativo italiano le Direttive Comunitarie 23,24 e 25 del 2014 che regolano l’aggiudicazione dei contratti di concessione, gli appalti pubblici e le procedure di appalto degli enti erogatori in alcuni settori specifici. Inoltre viene organizzata la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Il testo va a sostituire completamente il D.LGS. n. 163/2006 e le sue successive modifiche. Il Regolamento n. 207/2010 invece, contenente le modalità di attuazione del vecchio Codice, rimane in vigore per un lasso di tempo non sempre indicato, allo scopo di permettere l’adeguamento di tutti i soggetti coinvolti.

Il testo non prevede un Regolamento attuativo. Questo verrà sostituito dalla produzione di decine di atti (fra i 40 e i 50), costituiti da linee guida di carattere generale. In tal modo si vuole permettere un loro facile aggiornamento in seguito a proposte dell’ANAC, previo parere delle commissioni parlamentari competenti.

All’art. 212 viene indicata la costituzione di una Cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio. Suo compito sarà quello di curare la fase di attuazione del nuovo Codice, coordinando l’adozione di norme e linee guida da parte dei soggetti competenti, oltre che della loro omogeneità e correttezza giuridica. L’obiettivo è quello di verificarne in via preventiva l’impatto sulla legislazione vigente, assicurarne la tempestiva adozione e la coerenza.

Alcune delle principali modifiche al regime normativo preesistente

  • Il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa diventa preferenziale nella scelta del contraente e viene reso obbligatorio in alcuni campi nei quali risulta fondamentale l’utilizzo di manodopera. Fra questi i servizi scolastici, di ristorazione ospedaliera, sociali e assistenziali);
  • Viene inserito un sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti. Il nuovo sistema è stato ideato per premiare le stazioni appaltanti virtuose che avranno così maggiori possibilità di appaltare opere, lavori e servizi di importo e complessità significativi;
  • Il principio della trasparenza nella partecipazione dei portatori di interessi e l’introduzione dello strumento del dibattito pubblico vengono realizzati con l’art. 22. Il processo partecipato viene reso obbligatorio per le grandi opere infrastrutturali aventi impatto rilevante sull’ambiente, sulle città e sull’assetto del territorio;
  • Il progetto preliminare viene sostituito da quello di fattibilità tecnica ed economica. Questo dovrà essere redatto sulla base di indagini territoriali geologiche e geognostiche completate dalla verifica dell’assetto archeologico dell’area interessata, e dovrà individuare fra più soluzioni quella più vantaggiosa in termini di costi e benefici per la collettività;
  • Viene introdotto il rating di impresa sulla base di indici qualitativi e quantitativi. Questi devono tenere conto dei precedenti comportamenti dell’operatore, con riferimento al rispetto dei tempi e dei costi nell’esecuzione dei contratti, oltre che dell’assenza di contenzioso sia in sede di partecipazione alle procedure di gara che in fase di esecuzione del contratto;
  • All’art. 180 viene definito il nuovo contratto di partenariato pubblico-privato in modo che il recupero degli investimenti effettuati e dei costi sostenuti dall’operatore economico, per realizzare i lavori o fornire un servizio, dipendano dall’effettiva fornitura dello stesso, dall’utilizzabilità dell’opera, o dal volume dei servizi realmente erogati;

Successive modifiche e azione del CNAPPC

Vista la necessità di correggere alcune delle lacune o di limare delle disposizioni che alla prova dei fatti si sono rivelate inadeguate, dall’aprile 2016 (data di pubblicazione del D.LGS 50/2016) al gennaio 2018, il testo del Codice viene modificato da tre misure correttive: il D.LGS. n. 56 del 19 aprile 2017, la legge n. 205 del 27 dicembre 2017 e il D.LGS. n. 1 del 2 gennaio 2018.

Il CNAPPC ha seguito la redazione del nuovo Codice dei contratti e, insieme alla Rete Professioni Tecniche, si è impegnato in un’opera di confronto costante con Governo e Parlamento al fine di raggiungere alcuni obiettivi:

  • Apertura dei concorsi ai professionisti in grado di garantire progetti di qualità, anche se non in possesso di fatturati elevati (art. 152 comma 5);
  • Ridimensionamento del criterio del prezzo più basso, ad oggi applicabile solo per i Servizi di Architettura e Ingegneria (SAI) di importo inferiore a 40mila euro;
  • Obbligo di calcolare l’importo da porre a base di gara con il cosiddetto “Decreto Parametri” (art. 24 comma 8);
  • Divieto di affidare SAI a titolo di sponsorizzazione o di rimborso spese (art. 24 comma 8ter);
  • Riduzione del peso dei requisiti economico finanziari per la partecipazione alle gare per l’affidamento di SAI (art. 83);
  • Abolizione della cauzione provvisoria per la partecipazione alle gare per l’affidamento della progettazione (art. 93 comma 10);
  • Obbligo per i concessionari di esternalizzare almeno l’’80% di lavori, servizi e forniture, compresi i SAI (art. 177).

Essendo ancora presenti alcune criticità, l’opera di confronto con il Governo da parte del CNAPPC, prosegue anche con il nuovo Esecutivo. In particolare il Consiglio Nazionale sta spingendo per:

  • Restituire centralità al progetto di architettura e al processo di esecuzione dei lavori pubblici, puntando sul concorso di progettazione in due gradi;
  • Garantire al vincitore di una gara l’affidamento anche della progettazione esecutiva;
  • Abolire l’appalto integrato imponendo l’affidamento dei lavori solo sulla base di progetti esecutivi;
  • Abbandonare il criterio del prezzo più basso anche sotto la soglia dei 40mila euro, rivedendo contestualmente il criterio dell’offerta economica più vantaggiosa;
  • Abolire i limiti temporali nella valutazione dei curriculum per consentire una maggiore apertura del mercato;
  • Ripristinare un regolamento organico che sia in grado di supportare il codice.