DDL “Bondi”

Legge quadro sulla qualità architettonica

Il DDL intende porre l’attenzione sul tema della qualità dell’architettura, dell’urbanistica, degli spazi urbani e del territorio attraverso il raggiungimento di più elevati standard di progettazione e di realizzazione delle opere pubbliche e delle infrastrutture, in modo da contribuire alla salvaguardia del paesaggio e al miglioramento della qualità della vita della collettività.

Nel corso del recente XXIII Congresso mondiale degli architetti, tenutosi dal 29 giugno al 3 luglio a Torino, è stata fortemente evidenziata la necessità di una disciplina organica sul tema della qualità dell’architettura. Questo DDL ricalca quello presentato dal Ministro per i beni e le attività culturali Urbani, il 26 marzo del 2004 (n. 2867).

I contenuti del DDL

All’articolo 1 si evidenziano le finalità che si intendono perseguire e si fa riferimento all’articolo 9 della Costituzione, richiamando il concetto di qualità della ideazione e della realizzazione architettonica. Vengono poi stabiliti gli obiettivi che le amministrazioni pubbliche devono perseguire: qualità del progetto; promozione dello strumento del concorso; incentivare la partecipazione dei giovani; sostenere progettazione di opere di rilevante interesse architettonico, riconoscere il valore artistico delle opere di architettura contemporanea; promuovere la continuità del processo progettuale e l’alta formazione; costituire centri di documentazione.

L’articolo 2 indica l’ambito di applicazione del DDL.

Con l’articolo 3 si ribadisce la volontà di promuovere i concorsi di architettura favorendo, al tempo stesso, la partecipazione di giovani progettisti.

L’articolo 4 prevede l’attivazione di procedure di riconoscimento delle opere di architettura contemporanea attraverso lo strumento della dichiarazione di importante carattere artistico prevista dall’articolo 20 della legge 22 aprile 1941 n.633, e successive modifiche, sul diritto d’autore.

All’articolo 5 si prevedono premi e riconoscimenti ai progetti ed alle opere di architettura. I riconoscimenti sono destinati ad enti pubblici e soggetti privati distintisi nel commissionare, ideare o realizzare progetto e opere di particolare qualità architettonica e urbanistica.

L’articolo 6 disciplina la conoscenza e la promozione delle opere di architettura di particolare valore artistico.

All’articolo 7 si prevede la promozione dell’alta formazione da parte del MiBACT e del MIT, mediante intese con il MIUR e il MATTM.

L’articolo 8 delinea il ruolo del Centro nazionale per la documentazione e la valorizzazione dele arti contemporanee, con riferimento al settore dell’architettura, mediante la promozione della costituzione di centri territoriali di documentazione per l’architettura e l’urbanistica moderna contemporanee.

Con l’articolo 9 si prevede la redazione del Piano per la qualità architettonica delle costruzioni pubbliche statali, elaborato dal MiBACT di concerto con il MIT e il MATTM.

All’articolo 10 si dispone che, per la realizzazione di tutte le opere di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia e urbanistica, le amministrazioni pubbliche dovranno destinare una quota non inferiore al 2% della spesa totale prevista per completare i lavori all’inserimento di nuove opere d’arte negli stessi edifici. Su espressa richiesta dei ministeri a questo obbligo fanno eccezione alcune tipologie di opere pubbliche. Si dispone inoltre l’abrogazione della legge n.717 del 29 luglio 1949 (norme per l’arte negli edifici pubblici).