Disegno di legge (DDL) “Urbani”

Legge quadro sulla qualità architettonica

Obiettivo del disegno di legge è quello di dare attuazione all’articolo 9 della Costituzione attraverso la promozione della tutela della qualità dell’ideazione e della realizzazione architettonica, alla quale è esplicitamente riconosciuta particolare rilevanza pubblica (articolo 1), attese le indiscutibili implicazioni sotto il profilo della salvaguardia del paesaggio e del miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini. Trattandosi di una disciplina che coinvolge ambiti di competenza sia statale che regionale, la legge detta i principi fondamentali sulla base dei quali le regioni eserciteranno la loro potestà concorrente.

I contenuti del DDL

All’articolo 2 viene definita la qualità architettonica, mentre all’articolo 3 sono elencati sinteticamente gli obiettivi che le pubbliche amministrazioni devono perseguire nell’ambito delle rispettive competenze, ai quali è dedicata un’ampia disciplina nella restante parte.

L’articolo 4 demanda ad apposito decreto l’istituzione di un fondo di 3,5 milioni di euro per l’espletamento dei concorsi di idee o di progettazione, nonché per l’attività di progettazione delle opere di rilevante interesse architettonico e che siano destinate ad attività culturali o ubicate in aree di interesse storico-artistico o paesaggistico-ambientale.

Potranno beneficiare di tale sostegno i soggetti, sia pubblici che privati, che ricorreranno al concorso di idee o di progettazione per la realizzazione di opere.

L’articolo 5 stabilisce che i Ministeri per i beni e le attività culturali e per le infrastrutture sono tenuti a ricorrere al concorso di idee o di progettazione per le opere di rilevante interesse architettonico di propria competenza (comma 1).

L’articolo 6 disciplina le modalità con cui il Ministero per i beni culturali effettua la dichiarazione di importante valore artistico delle opere di architettura contemporanea.

L’articolo 7 è relativo a riconoscimenti di carattere non economico per enti pubblici e soggetti privati, mentre l’articolo 8 estende l’ambito di applicazione della normativa in materia di contributi economici per le opere di architettura contemporanea già introdotta con l’articolo 43 del Testo unico di cui al decreto legislativo n. 490 del 1999.

L’articolo 9 si sofferma sulla pubblicità delle opere di architettura contemporanea alla quali è riconosciuto importante valore artistico.

L’articolo 10 riguarda la promozione di iniziative di alta formazione e di insegnamenti scolastici volti alla conoscenza e alla diffusione della cultura architettonica ed urbanistica

L’articolo 11 delinea i compiti assegnati al Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee nei settori dell’architettura e dell’urbanistica

L’articolo 12 indica le modalità di definizione e di aggiornamento del Piano per la qualità delle costruzioni pubbliche, redatto con cadenza biennale, con il quale dovrebbero essere definite le linee di intervento per il conseguimento degli obiettivi stabiliti dalla legge in esame, nonché dei criteri di ripartizione annuale delle risorse destinate alla sua attuazione.

L’articolo 13 sancisce l’istituzione di una Fondazione per la qualità architettonica e dell’ambiente costruito, costituita dai Ministeri per i beni e le attività culturali, dell’istruzione università e ricerca e per gli affari regionali. Alla Fondazione è assegnato un ruolo centrale per il perseguimento degli obiettivi recati dal provvedimento con possibilità di partecipare anche per altri soggetti pubblici e privati.

L’articolo 14 introduce modifiche alla legge sul diritto d’autore, allo scopo di assicurare un’effettiva tutela per i progettisti di opere di architettura, con l’articolo 15 che modifica la legge n. 109 del 1994 al fine di tener conto delle finalità del disegno di legge in esame.

L’articolo 16 fa salve le competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano nel settore.